Art. 9.
(Commissione per il cinema e l'audiovisivo).

      1. È istituita, presso il Centro, la commissione per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «commissione».

 

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      2. Sulla base dei criteri fissati dal consiglio di amministrazione del Centro, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, la commissione valuta e classifica i progetti, le opere e i requisiti dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi selettivi, di cui agli articoli 15 e 20. La commissione riconosce l'esistenza dei requisiti per l'ammissione ai contributi selettivi. Il consiglio di amministrazione delibera la concessione dei contributi, il loro ammontare e le modalità di erogazione in base alle determinazioni della commissione. La commissione valuta, classifica e riconosce qualunque altra tipologia di contribuzione selettiva erogabile dal Centro in base ai criteri fissati dal consiglio di amministrazione di cui al periodo precedente.
      3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la commissione opera in base ai princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Essa assume i provvedimenti che le competono con piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      4. La commissione rende pubblici i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie determinazioni entro trenta giorni dall'adozione delle medesime. Essa redige un rapporto annuale sugli esiti della propria attività reso al consiglio di amministrazione del Centro e da questo inviato al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni.
      5. La commissione è composta da un numero di membri non inferiore a sei né superiore a undici, definito dal consiglio di amministrazione. Nella commissione devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti devono possedere alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti della stessa commissione.
      6. Sono, in ogni caso, presenti nella commissione:

          a) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva;

 

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          b) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza degli autori cinematografici e di opere audiovisive;

          c) due esperti di chiara fama nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive.

      7. I membri della commissione sono nominati dal consiglio di amministrazione del Centro in base ad una rosa di cinque candidati, proposta dalle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore cinematografico e audiovisivo, per ciascuna delle categorie dei rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, nonché per ciascuno degli ulteriori membri della commissione esprimibili entro i limiti numerici di cui al comma 5. Nel caso in cui i soggetti che vi sono tenuti non presentino le candidature stabilite nei tempi richiesti dal consiglio di amministrazione, questo provvede in via sostitutiva nel rispetto delle componenti delle categorie indicate dal citato comma 6, lettere a), b) e c).
      8. I membri della commissione, durante il loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile, quando esse attengono al settore cinematografico e audiovisivo; non possono essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono, a pena di decadenza, essere titolari di rapporti di collaborazione professionale o di consulenza con il Ministero per i beni e le attività culturali, né con gli organi di direzione del Centro; non possono essere amministratori o sindaci né presidenti o membri dei consigli di amministrazione di società, enti o soggetti destinatari, anche parziali, di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Centro, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, dipende dalle valutazioni e dalle deliberazioni della medesima commissione.
      9. La commissione dura in carica due anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente confermati. L'organizzazione

 

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e il funzionamento della commissione sono stabiliti dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare. Il trattamento economico dei componenti della commissione è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è posto a carico del bilancio del Centro.
      10. Dalla data di costituzione della commissione è soppressa la Commissione per la cinematografia istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.